È entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 178/2025, il correttivo al Testo Unico Rinnovabili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre. Il provvedimento ridefinisce regole e procedure per gli impianti FER a basso impatto paesaggistico, ampliando il perimetro dell’edilizia libera, accelerando gli iter autorizzativi e favorendo l’integrazione dei sistemi di accumulo e gli interventi di repowering.
Il decreto recepisce molte delle indicazioni emerse durante il confronto parlamentare, in particolare quelle formulate dalla Camera per semplificare gli adempimenti e chiarire diverse definizioni normative, allineando così il quadro italiano agli obiettivi della RED III e del PNRR. Si tratta di misure che incidono direttamente sulla progettazione, sulla programmazione e sulla gestione degli iter per nuovi impianti e per l’adeguamento di quelli esistenti.
Un quadro più lineare per gli impianti a basso impatto
Il correttivo interviene sul D.Lgs. 190/2024 con l’obiettivo di superare gli ostacoli procedurali riguardanti gli impianti che non comportano nuovo consumo di suolo o che presentano un impatto ambientale molto ridotto. Le misure puntano a semplificare la posa dei sistemi di accumulo, rendere più agevole il repowering e introdurre meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, così da ridurre il ricorso al contenzioso e agevolare la cantierizzazione dei progetti.
L’impianto normativo si inserisce nel quadro dei tre regimi amministrativi previsti dal TU FER – attività libera, PAS e Autorizzazione Unica – e mira a rendere più prevedibili tempi e responsabilità, risolvendo alcune criticità segnalate dagli operatori nei mesi successivi all’entrata in vigore del Testo Unico (dicembre 2024).
Le principali semplificazioni: impianti, accumuli, repowering
Le novità introdotte dal correttivo comprendono:
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velocizzazione delle procedure autorizzative per impianti da fonti rinnovabili;
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definizioni più puntuali, in particolare su “infrastrutture indispensabili”, “revisione della potenza” e “opere connesse”;
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razionalizzazione delle procedure in presenza di vincoli paesaggistici e culturali;
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revisione dei termini relativi agli obblighi di ripristino;
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riduzione dei tempi per alcuni procedimenti, come l’Autorizzazione Unica con VIA, che può scendere da 120 a 40 giorni;
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introduzione di un punto di contatto unico a livello comunale, per rendere più chiaro il percorso procedurale.
Il decreto amplia inoltre le casistiche riconducibili all’attività libera per interventi con impatto nullo o minimo, e semplifica il repowering eliminando duplicazioni e riaperture superflue dei procedimenti già conclusi.
SUER e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
Tra gli elementi più rilevanti c’è la possibilità di gestire le controversie attraverso percorsi extragiudiziali affidati ad Acquirente Unico, sulla base delle linee guida ARERA e senza costi per le parti. L’obiettivo è ridurre ritardi e incertezze che spesso accompagnano le fasi preparatorie dei progetti FER.
Il provvedimento chiarisce inoltre che il principio dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione delle rinnovabili, introdotto dalla RED III, non si applica nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione. Per gli interventi in attività libera localizzati in queste aree, la compatibilità urbanistica è considerata automaticamente acquisita.
Un ulteriore tassello è il potenziamento della piattaforma digitale SUER, destinata a diventare il canale unico per presentazione delle istanze, gestione documentale e follow-up delle procedure, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità.
Le condizioni della Camera recepite nel decreto
Il decreto integra integralmente le condizioni della Camera, ritenute essenziali per aumentare certezza giuridica e uniformità interpretativa. Tra le principali modifiche:
Definizioni
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Eliminata la nuova definizione di “avvio degli interventi” legata alla firma di contratti privati, ritenuta troppo vaga.
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Chiarito il concetto di “progetto unico”, riferito a impianti della stessa fonte situati in aree contigue e riconducibili a un unico centro di interesse.
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Migliorata la definizione di “opere connesse”, includendo esplicitamente connessioni elettriche e infrastrutture per biometano e idrogeno.
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Precisato il “titolo di disponibilità delle aree”, includendo espressamente i contratti preliminari.
Compensazioni
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Confermata la durata delle misure compensative lungo l’intero ciclo di vita dell’impianto.
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Mantenute le percentuali attualmente previste, per garantire certezza ai territori e agli operatori.
Le osservazioni del Senato e i punti non recepiti
Le osservazioni del Senato puntavano a un ulteriore alleggerimento delle procedure, ma non tutte sono state accolte. In particolare:
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Non recepita la proposta di calcolare le compensazioni sulla produzione reale, almeno nei primi anni, anziché su quella attesa.
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Non accolto l’allungamento dei termini delle procedure espropriative da uno a due anni, con proroga.
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Solo parzialmente recepite le proposte su Autorizzazione Unica, silenzio-assenso e semplificazione dei passaggi regionali.
Il correttivo rafforza così la semplificazione richiesta dal Parlamento, ma lascia aperti alcuni temi, in particolare quello delle compensazioni e della tracciabilità avanzata su SUER, che potrebbe generare margini di incertezza per gli operatori.