I volumi tecnici non sono “neutri” dal punto di vista paesaggistico: se emergono dal terreno e risultano visibili, incidono sull’impatto estetico e devono essere computati nella volumetria ai fini della tutela del paesaggio.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 22611/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca di un ordine di ripristino, confermando che il calcolo volumetrico includeva correttamente anche i manufatti tecnici emergenti.


Il caso specifico

Il manufatto oggetto del contenzioso presentava una volumetria di 1.106,61 m³, superiore alla soglia di 1.000 m³, che – secondo la sentenza 56/2016 della Corte Costituzionale – rappresenta il limite tra contravvenzione e delitto in caso di nuova costruzione in area vincolata.

La normativa distingue:

  • Contravvenzione: violazioni generali su beni vincolati (art. 181, comma 1 Codice del Paesaggio)

  • Delitto: superamento di limiti volumetrici specifici

    • 30% della volumetria originaria per ampliamenti

    • 750 m³ per ampliamenti

    • 1.000 m³ per nuove costruzioni

Nel caso esaminato, il superamento della soglia dei 1.000 m³ ha reso applicabile il regime più severo.


Perché i volumi tecnici contano ai fini paesaggistici

La Corte di Cassazione ha chiarito che i volumi tecnici – normalmente irrilevanti per i reati edilizi ex art. 44 DPR 380/2001 – diventano rilevanti quando:

  • emergono dal terreno o dalla copertura dell’edificio;

  • risultano visibili e percepibili, modificando la percezione del paesaggio circostante.

Ne consegue che tali volumi vanno computati ai fini dell’art. 181 del Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004).

Il quadro normativo è coerente con il DPR 31/2017, che prevede:

  • manufatti tecnici soggetti a autorizzazione paesaggistica,

  • procedura semplificata se il volume emergente non supera i 30 m³.


Cosa si intende per volume tecnico

Si tratta di manufatti strumentali all’edificio, come:

  • vani impianti

  • cavedi

  • torrette di aerazione

  • alloggiamenti tecnologici

Dal punto di vista urbanistico, questi volumi spesso non generano carico e possono essere “neutralizzati”.
Dal punto di vista paesaggistico, invece, conta la percezione visiva: ciò che emerge e si vede incide sullo skyline e va quindi considerato.


Conclusioni della Corte

Il ricorrente sosteneva che:

  • la volumetria dovesse calcolarsi dal piano di campagna;

  • i volumi tecnici dovessero essere esclusi;

  • piani ammezzati sotto altezza minima e coperture a falda non rientrassero nel volume.

La Cassazione ha confermato l’inammissibilità del ricorso, ribadendo che i calcoli volumetrici includono correttamente i manufatti tecnici emergenti, a tutela del paesaggio.

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