I volumi tecnici non sono “neutri” dal punto di vista paesaggistico: se emergono dal terreno e risultano visibili, incidono sull’impatto estetico e devono essere computati nella volumetria ai fini della tutela del paesaggio.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 22611/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca di un ordine di ripristino, confermando che il calcolo volumetrico includeva correttamente anche i manufatti tecnici emergenti.
Il caso specifico
Il manufatto oggetto del contenzioso presentava una volumetria di 1.106,61 m³, superiore alla soglia di 1.000 m³, che – secondo la sentenza 56/2016 della Corte Costituzionale – rappresenta il limite tra contravvenzione e delitto in caso di nuova costruzione in area vincolata.
La normativa distingue:
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Contravvenzione: violazioni generali su beni vincolati (art. 181, comma 1 Codice del Paesaggio)
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Delitto: superamento di limiti volumetrici specifici
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30% della volumetria originaria per ampliamenti
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750 m³ per ampliamenti
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1.000 m³ per nuove costruzioni
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Nel caso esaminato, il superamento della soglia dei 1.000 m³ ha reso applicabile il regime più severo.
Perché i volumi tecnici contano ai fini paesaggistici
La Corte di Cassazione ha chiarito che i volumi tecnici – normalmente irrilevanti per i reati edilizi ex art. 44 DPR 380/2001 – diventano rilevanti quando:
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emergono dal terreno o dalla copertura dell’edificio;
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risultano visibili e percepibili, modificando la percezione del paesaggio circostante.
Ne consegue che tali volumi vanno computati ai fini dell’art. 181 del Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004).
Il quadro normativo è coerente con il DPR 31/2017, che prevede:
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manufatti tecnici soggetti a autorizzazione paesaggistica,
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procedura semplificata se il volume emergente non supera i 30 m³.
Cosa si intende per volume tecnico
Si tratta di manufatti strumentali all’edificio, come:
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vani impianti
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cavedi
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torrette di aerazione
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alloggiamenti tecnologici
Dal punto di vista urbanistico, questi volumi spesso non generano carico e possono essere “neutralizzati”.
Dal punto di vista paesaggistico, invece, conta la percezione visiva: ciò che emerge e si vede incide sullo skyline e va quindi considerato.
Conclusioni della Corte
Il ricorrente sosteneva che:
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la volumetria dovesse calcolarsi dal piano di campagna;
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i volumi tecnici dovessero essere esclusi;
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piani ammezzati sotto altezza minima e coperture a falda non rientrassero nel volume.
La Cassazione ha confermato l’inammissibilità del ricorso, ribadendo che i calcoli volumetrici includono correttamente i manufatti tecnici emergenti, a tutela del paesaggio.