La Pubblica Amministrazione (PA) e l’impresa esecutrice sono responsabili in solido per i danni causati da scavi e cedimenti nei lavori pubblici. Questo significa che entrambe possono essere chiamate a risarcire il danno nella sua interezza, anche se poi possono rivalersi l’una sull’altra per la quota di responsabilità.


 

La Responsabilità della PA: Custode dell’Opera e Obbligo di Vigilanza

 

Una recente sentenza del Tribunale di Messina (n. 1428 del 16 luglio 2025) ha ribadito un principio fondamentale: la PA non si libera della propria responsabilità civile delegando i lavori a un’impresa esterna. Anche quando l’appalto è affidato regolarmente, l’ente pubblico mantiene un obbligo giuridico di sorveglianza e custodia sull’opera.

Il caso specifico riguardava un edificio privato che aveva subito un cedimento strutturale, fino al collasso, a seguito di scavi effettuati a pochi centimetri dalle sue fondamenta. Il proprietario ha citato in giudizio sia l’impresa che la PA committente, ritenendole corresponsabili del danno.

L’impresa si è difesa sostenendo di aver operato secondo le specifiche progettuali, attribuendo il danno a fattori esterni come la vetustà dell’edificio e le condizioni meteorologiche avverse. La PA, dal canto suo, ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva, affermando la completa autonomia esecutiva dell’impresa appaltatrice.

Tuttavia, il giudice non ha accolto nessuna delle due tesi. La sentenza ha confermato la responsabilità solidale della stazione appaltante insieme all’impresa esecutrice, richiamando la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione committente non può sottrarsi alla qualifica di custode dell’opera (ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile), anche se i danni derivano da modifiche o condotte dell’appaltatore.


 

La Mancanza di Diligenza e l’Omessa Vigilanza

 

Le perizie tecniche d’ufficio hanno evidenziato una chiara correlazione tra l’attività di scavo e il cedimento dell’immobile danneggiato. Il Tribunale ha rilevato che la condotta dell’impresa non è stata improntata a sufficiente diligenza tecnica. Ma ha anche sottolineato come la stazione appaltante non abbia esercitato un’adeguata attività di vigilanza e coordinamento.

L’autonomia esecutiva dell’appaltatore non esonera l’Amministrazione dal mantenimento di un potere di controllo sull’andamento dei lavori. Questo potere implica anche una responsabilità oggettiva per i danni che possono derivare dall’opera stessa.

In conclusione, il Tribunale ha accolto integralmente la domanda del privato danneggiato, condannando in solido l’impresa esecutrice e la stazione appaltante al risarcimento.


 

Un Principio Chiaro per i Lavori Pubblici

 

Questa pronuncia riafferma un principio chiave: l’affidamento dei lavori a terzi non comporta il venir meno della responsabilità dell’ente pubblico. La PA continua a rivestire il ruolo di custode dell’opera, con obblighi di prevenzione e controllo non delegabili.

Nei lavori pubblici, la responsabilità dell’ente committente non si esaurisce con l’affidamento dell’appalto. Anche in presenza di autonomia operativa dell’impresa, la PA resta responsabile se non dimostra di aver vigilato con attenzione e di aver chiaramente definito obblighi e limiti contrattuali.

Questo evidenzia l’importanza di strumenti giuridici come il capitolato speciale d’appalto, che non è un mero allegato tecnico, ma uno strumento fondamentale per specificare ruoli, responsabilità, e obblighi di controllo e vigilanza, a tutela sia della PA che dei soggetti terzi potenzialmente danneggiati.

Plugin WordPress Cookie di Real Cookie Banner