Il Decreto Infrastrutture n. 73/2025 introduce importanti novità per le procedure di somma urgenza e di protezione civile, modificando l’art. 140 del Codice dei contratti pubblici e il D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).

Con il nuovo assetto normativo, le disposizioni vengono distinte in due articoli:

  • Articolo 140 → regola gli interventi in somma urgenza;

  • Articolo 140-bis → disciplina in modo organico le procedure di protezione civile.


Le novità sull’Articolo 140 (Somma Urgenza)

L’articolo 140 è stato riorganizzato con alcune modifiche sostanziali. In particolare:

Condizioni di applicabilità

Rientrano tra le situazioni di somma urgenza gli eventi che:

  • comportano danni o gravi pericoli;

  • si manifestano in modo improvviso o imprevedibile;

  • mettono a rischio la sicurezza pubblica o privata;

  • richiedono interventi immediati e non procrastinabili;

  • sono certi o ragionevolmente prevedibili.

Limiti economici

  • Fino a 500.000 euro: intervento immediato senza ulteriori condizioni.

  • Oltre 500.000 euro: ammessi solo se strettamente necessari per la sicurezza pubblica e privata, comunque entro la soglia comunitaria.

Servizi e forniture

Oltre a lavori e materiali, rientrano ora anche i servizi tecnici indispensabili (es. progettazione o supporto specialistico) quando l’amministrazione non dispone delle competenze interne.


L’Articolo 140-bis (Protezione Civile)

Il nuovo articolo 140-bis integra e aggiorna la disciplina, collegandosi sia all’art. 140 che al Codice della protezione civile.

Termini per gli affidamenti

  • Confermato il limite di 15 giorni per l’affidamento diretto (art. 24, D.Lgs. 1/2018).

  • Deroga possibile solo con dichiarazione dello stato di emergenza.

Emergenze di rilievo nazionale

Si amplia la possibilità di derogare ai limiti di importo in caso di:

  • dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 24, D.Lgs. 1/2018);

  • ordinanze di protezione civile (art. 25, D.Lgs. 1/2018).

Le risorse aggiuntive vengono stabilite con delibere del Consiglio dei ministri.

Funzione di vigilanza

L’ANAC mantiene il compito di vigilanza, ora esteso anche all’applicazione del nuovo art. 140-bis.


I tre livelli di emergenza (art. 7, Codice Protezione Civile)

  1. Gestione ordinaria → affrontabile con i mezzi ordinari degli enti competenti.

  2. Gestione straordinaria locale → richiede coordinamento tra più amministrazioni, guidato da Regioni o Province.

  3. Emergenza nazionale → eventi di intensità o estensione tali da richiedere poteri e risorse straordinarie, dichiarati dal Consiglio dei ministri.


Deroghe al Codice dei contratti pubblici

L’articolo 140-bis introduce due importanti semplificazioni:

  • Esclusione automatica delle offerte anomale anche con meno di 5 partecipanti (deroga all’art. 54).

  • Procedure accelerate e flessibili (deroga all’art. 90), adattabili alle urgenze, pur nel rispetto dei termini minimi obbligatori.


Strumenti operativi per la gestione delle urgenze

Per rispettare i tempi stringenti e i vincoli normativi, è utile adottare strumenti di supporto come il software cronoprogramma lavori, che consente di:

  • creare cronoprogrammi dinamici e aggiornabili in tempo reale;

  • coordinare risorse e attività in contesti emergenziali;

  • documentare con precisione fasi e responsabilità.


🔎 In sintesi:
Il D.L. Infrastrutture 73/2025 chiarisce e separa la disciplina degli interventi di somma urgenza e di protezione civile, rafforzando limiti, controlli e possibilità di deroga per assicurare risposte rapide ma nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali.

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