Il Decreto Infrastrutture n. 73/2025 introduce importanti novità per le procedure di somma urgenza e di protezione civile, modificando l’art. 140 del Codice dei contratti pubblici e il D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).
Con il nuovo assetto normativo, le disposizioni vengono distinte in due articoli:
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Articolo 140 → regola gli interventi in somma urgenza;
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Articolo 140-bis → disciplina in modo organico le procedure di protezione civile.
Le novità sull’Articolo 140 (Somma Urgenza)
L’articolo 140 è stato riorganizzato con alcune modifiche sostanziali. In particolare:
Condizioni di applicabilità
Rientrano tra le situazioni di somma urgenza gli eventi che:
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comportano danni o gravi pericoli;
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si manifestano in modo improvviso o imprevedibile;
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mettono a rischio la sicurezza pubblica o privata;
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richiedono interventi immediati e non procrastinabili;
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sono certi o ragionevolmente prevedibili.
Limiti economici
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Fino a 500.000 euro: intervento immediato senza ulteriori condizioni.
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Oltre 500.000 euro: ammessi solo se strettamente necessari per la sicurezza pubblica e privata, comunque entro la soglia comunitaria.
Servizi e forniture
Oltre a lavori e materiali, rientrano ora anche i servizi tecnici indispensabili (es. progettazione o supporto specialistico) quando l’amministrazione non dispone delle competenze interne.
L’Articolo 140-bis (Protezione Civile)
Il nuovo articolo 140-bis integra e aggiorna la disciplina, collegandosi sia all’art. 140 che al Codice della protezione civile.
Termini per gli affidamenti
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Confermato il limite di 15 giorni per l’affidamento diretto (art. 24, D.Lgs. 1/2018).
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Deroga possibile solo con dichiarazione dello stato di emergenza.
Emergenze di rilievo nazionale
Si amplia la possibilità di derogare ai limiti di importo in caso di:
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dichiarazione dello stato di emergenza nazionale (art. 24, D.Lgs. 1/2018);
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ordinanze di protezione civile (art. 25, D.Lgs. 1/2018).
Le risorse aggiuntive vengono stabilite con delibere del Consiglio dei ministri.
Funzione di vigilanza
L’ANAC mantiene il compito di vigilanza, ora esteso anche all’applicazione del nuovo art. 140-bis.
I tre livelli di emergenza (art. 7, Codice Protezione Civile)
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Gestione ordinaria → affrontabile con i mezzi ordinari degli enti competenti.
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Gestione straordinaria locale → richiede coordinamento tra più amministrazioni, guidato da Regioni o Province.
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Emergenza nazionale → eventi di intensità o estensione tali da richiedere poteri e risorse straordinarie, dichiarati dal Consiglio dei ministri.
Deroghe al Codice dei contratti pubblici
L’articolo 140-bis introduce due importanti semplificazioni:
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Esclusione automatica delle offerte anomale anche con meno di 5 partecipanti (deroga all’art. 54).
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Procedure accelerate e flessibili (deroga all’art. 90), adattabili alle urgenze, pur nel rispetto dei termini minimi obbligatori.
Strumenti operativi per la gestione delle urgenze
Per rispettare i tempi stringenti e i vincoli normativi, è utile adottare strumenti di supporto come il software cronoprogramma lavori, che consente di:
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creare cronoprogrammi dinamici e aggiornabili in tempo reale;
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coordinare risorse e attività in contesti emergenziali;
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documentare con precisione fasi e responsabilità.
🔎 In sintesi:
Il D.L. Infrastrutture 73/2025 chiarisce e separa la disciplina degli interventi di somma urgenza e di protezione civile, rafforzando limiti, controlli e possibilità di deroga per assicurare risposte rapide ma nel rispetto delle regole comunitarie e nazionali.