La cessione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi continua a sollevare dubbi, soprattutto per i professionisti che operano in forma associata. Con la Risposta n. 171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto cruciale: come tassare il differenziale positivo tra il valore nominale e il prezzo di acquisto dei crediti edilizi.
In breve
Il vantaggio economico ottenuto acquistando un credito d’imposta a prezzo scontato costituisce reddito imponibile per le associazioni professionali, rientrando nel reddito di lavoro autonomo secondo il nuovo principio di onnicomprensività introdotto dal D.lgs. 192/2024.
Il quesito: come trattare fiscalmente il differenziale?
Il caso nasce da un’associazione professionale di commercialisti che ha acquistato un credito d’imposta legato a interventi edilizi agevolati (come Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate), previsto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020).
L’acquisto è avvenuto a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito:
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Valore nominale: corrisponde all’ammontare delle detrazioni fiscali cedute;
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Prezzo pagato: inferiore, per consentire un risparmio nell’uso in compensazione.
L’associazione ha precisato che questo margine positivo non è collegato a una prestazione professionale resa al cedente. Le eventuali attività accessorie (es. visto di conformità) sono state infatti regolarmente fatturate e pagate con bonifico “parlante”.
Da qui il dubbio:
Il differenziale positivo va tassato come reddito di lavoro autonomo, oppure è escluso dalla base imponibile? E in quale periodo d’imposta va dichiarato?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta n. 171/2025, l’Agenzia ha fornito un orientamento chiaro e coerente con la riforma del reddito di lavoro autonomo avviata nel 2024.
1. Principio di onnicomprensività
A partire dal 2024, il nuovo principio stabilisce che rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutti i proventi e vantaggi economici correlati all’attività, salvo diversa previsione normativa.
Anche se il margine positivo tra valore nominale e prezzo d’acquisto non deriva da una prestazione, esso rappresenta un arricchimento legato all’attività professionale e, come tale, va incluso tra i redditi tassabili.
2. Imputazione temporale
L’Agenzia ha anche chiarito i criteri di rilevazione temporale:
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Il costo sostenuto per l’acquisto del credito (es. 8.000 euro) è deducibile nell’anno in cui viene pagato;
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Il valore nominale del credito (es. 10.000 euro) va invece considerato ai fini del reddito nei periodi d’imposta in cui il credito viene effettivamente utilizzato in compensazione.
In pratica, la tassazione segue il principio di cassa, applicabile ai professionisti.
Esempio pratico: come contabilizzare il credito edilizio
Per comprendere meglio la dinamica fiscale, ecco un caso semplificato.
Esempio:
Un’associazione acquista nel 2025 un credito edilizio con:
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Valore nominale: €10.000
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Prezzo pagato: €8.000
Rilevazione fiscale:
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Anno 2025:
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Deduce €8.000 come costo.
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Dal 2025 al 2029:
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Utilizza il credito in 5 rate da €2.000 ciascuna.
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Ogni anno, la quota di €2.000 utilizzata in compensazione viene imputata come componente positivo di reddito.
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Risultato:
Il differenziale positivo complessivo di €2.000 viene tassato in modo progressivo, riflesso nell’aumento del reddito nei 5 anni di utilizzo, senza essere trattato come ricavo autonomo.
Conclusione
La posizione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il vantaggio economico derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi va incluso nel reddito di lavoro autonomo.
Questo orientamento interessa tutti gli studi associati e i professionisti che decidono di acquisire crediti fiscali sul mercato secondario.
Se stai valutando questa operazione per il tuo studio, è fondamentale:
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Tenere conto del nuovo principio di onnicomprensività;
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Rispettare i criteri temporali di imputazione fiscale;
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Considerare l’impatto del differenziale positivo sulla tua dichiarazione dei redditi.