Una dichiarazione solo apparentemente marginale è costata cara a un’impresa del settore metalmeccanico: l’indicazione di un’attestazione SOA ormai scaduta ha portato all’applicazione di una multa da 1.000 euro e a un’interdizione di 30 giorni dalla partecipazione alle gare pubbliche. La sanzione, comminata dall’ANAC, è stata confermata dal TAR Lazio, che ha riconosciuto la gravità dell’errore, anche in assenza di dolo.
Il caso concreto
La vicenda nasce da una gara per lavori di carpenteria metallica e opere da fabbro, suddivisa in lotti, alcuni dei quali inferiori alla soglia dei 150.000 euro, limite oltre il quale è richiesto il possesso dell’attestazione SOA.
L’impresa partecipante ha dichiarato di possedere una SOA, precisando però che questa era “in attesa di rinnovo”. Secondo la società, la dicitura era trasparente e coerente con la situazione contingente:
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Il modulo della stazione appaltante non prevedeva spazi per spiegazioni dettagliate;
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L’importo di alcuni lotti era al di sotto della soglia obbligatoria;
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Le procedure di rinnovo erano in ritardo a causa delle difficoltà post-pandemia.
Dopo l’aggiudicazione e la firma del contratto, però, la stazione appaltante ha verificato che la SOA era formalmente scaduta al momento della partecipazione. Di conseguenza, ha attivato la risoluzione contrattuale e ha trasmesso la segnalazione all’ANAC.
L’Autorità ha ritenuto la dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, sanzionando l’impresa con:
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1.000 euro di multa
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30 giorni di interdizione da gare e subappalti pubblici.
Il nodo giuridico: cosa dice l’articolo 80 del Codice Appalti?
Il cuore della controversia riguarda l’articolo 80, comma 5, lett. c-bis, che prevede l’esclusione dalle procedure di gara per gli operatori economici che:
“abbiano reso dichiarazioni false o fuorvianti in grado di influenzare le decisioni delle stazioni appaltanti”.
L’impresa ha provato a difendersi sostenendo:
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di non aver nascosto la situazione, ma anzi di averla indicata come “in attesa di rinnovo”;
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che la stazione appaltante aveva risolto il contratto facendo riferimento a un altro articolo (art. 108), e non all’art. 80;
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che vi erano margini di ambiguità interpretativa nelle norme applicabili.
Il TAR Lazio ha però respinto questi argomenti, sottolineando che:
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l’ANAC opera in modo autonomo rispetto alla stazione appaltante e può riformulare la fattispecie segnalata;
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la certificazione SOA, se scaduta, non può essere dichiarata come posseduta;
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anche in assenza di dolo, l’errore costituisce colpa grave, sufficiente per l’applicazione delle sanzioni previste.
La decisione del TAR Lazio: nessuna scusante per l’omissione
Con la sentenza n. 9128/2025, il TAR Lazio ha confermato la sanzione disposta dall’ANAC, ribadendo che:
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La dicitura “in attesa di rinnovo” non equivale a una dichiarazione veritiera;
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La SOA risultava formalmente scaduta al momento della domanda, e ciò andava segnalato esplicitamente;
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In materia di appalti pubblici, è richiesto un elevato livello di diligenza e trasparenza, soprattutto da parte di operatori economici esperti.
La sentenza ribadisce un principio importante:
Anche un’inesattezza “formale” può integrare una falsa dichiarazione, se idonea a compromettere la regolarità della procedura.
Implicazioni pratiche per le imprese
Questa decisione rappresenta un importante monito per tutte le imprese coinvolte in appalti pubblici:
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Verificare con estrema attenzione la validità dei requisiti al momento della presentazione delle domande;
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Non fare affidamento su interpretazioni soggettive o su eventuali silenzi della modulistica;
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In caso di SOA scaduta o in fase di rinnovo, evitare qualunque ambiguità: meglio dichiarare l’assenza del requisito e, se possibile, partecipare a lotti dove non è richiesto.
Conclusione
La sentenza del TAR Lazio conferma che la trasparenza è imprescindibile nelle gare pubbliche.
Anche un errore commesso in buona fede può portare a sanzioni economiche e interdittive se compromette la regolarità del procedimento.
Per le imprese, la lezione è chiara:
In materia di appalti, meglio un eccesso di cautela che una dichiarazione equivocabile.