L’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che, per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, le stazioni appaltanti debbano prioritariamente ricorrere a procedure semplificate, come la procedura negoziata senza bando.
Tuttavia, resta sempre legittimo il ricorso alle procedure ordinarie, anche per importi inferiori alle soglie UE, come chiarito:
-
dalla Circolare MIT del 20 novembre 2023,
-
dal Parere ANAC n. 13/2024 del 13 marzo.
La scelta, rimessa all’autonomia della stazione appaltante, deve essere motivata da:
-
caratteristiche del mercato;
-
natura dell’appalto;
-
esigenze di trasparenza, concorrenza e interesse pubblico.
Il quesito: cosa accade se una negoziata diventa procedura aperta?
Una prassi operativa sempre più frequente vede le stazioni appaltanti scegliere, per motivi discrezionali, di trasformare una procedura negoziata senza bando (art. 50, comma 1, lett. d) in una procedura aperta.
Ma questa scelta implica una domanda tecnica:
quali termini si devono applicare?
-
Quelli della negoziata?
-
Oppure quelli più lunghi previsti per la procedura aperta?
Il parere MIT n. 3434/2025: contano la forma e la procedura effettivamente scelta
Con il parere n. 3434 del 13 maggio 2025, il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che, in caso di aggravamento procedurale, i termini da rispettare sono quelli propri della procedura effettivamente adottata, anche se si tratta di un appalto sottosoglia senza interesse transfrontaliero certo.
Il MIT si basa sul principio del risultato (art. 1 del Codice), secondo cui le stazioni appaltanti devono garantire:
-
tempestività,
-
efficienza,
-
il miglior rapporto qualità/prezzo.
Se dunque la stazione appaltante scelta volontariamente una procedura aperta in luogo della negoziata, allora si applicano i termini previsti per la procedura aperta, come riportati nell’Allegato I.3 del Codice.
I termini applicabili secondo l’Allegato I.3
Nel dettaglio:
-
Se il criterio è l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV):
9 mesi per la conclusione della procedura. -
Se il criterio è il minor prezzo:
5 mesi per la conclusione.
Questi termini decorrono dalla pubblicazione del bando e includono tutte le fasi della gara fino all’aggiudicazione.
La procedura determina i termini, non la soglia
Il parere MIT ribadisce un principio fondamentale per la gestione degli appalti:
la durata della procedura non dipende dalla soglia o dalla tipologia “potenziale” dell’affidamento, ma dalla procedura concretamente scelta dalla stazione appaltante.
Un chiarimento essenziale per RUP, tecnici e operatori del settore, che consente:
-
una migliore pianificazione temporale;
-
maggiore coerenza tra la forma scelta e i relativi adempimenti;
-
minori rischi di contenzioso per vizi procedurali.